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Continuano le demolizioni nell’immediata periferia della città e questo è un segnale positivo, ma si continuano ad abbattere i palazzi in completa insicurezza per i lavoratori ed i cittadini.
La legge vieta in maniera chiara e rigorosa la demolizione di fabbricati contenenti amianto, senza aver primo provveduto alla bonifica dell’amianto stesso.
Dal video si distingue chiaramente il comignolo che esternamente è in cemento, ma cosa riveste? Sappiamo perfettamente che negli anni ‘50/60 c’è stato un boom di utilizzo di inerti contenenti amianto perché erano molto resistenti, tant’è che la fabbrica di Casale Monferrato si chiamava Eternit, con chiaro riferimento all’eternità.
La pericolosità dell’amianto si manifesta con il suo dissolversi nell’aria a causa di rottura, quindi la bonifica deve essere svolta secondo criteri tali da eliminare o limitare il più possibile l’emissione di polveri aerodisperse negli ambienti di lavoro e negli ambienti circostanti. Il Testo Unico sulla sicurezza del 2008 (D.Lgs. 81/08) contiene una serie di obblighi a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici delle opere di demolizione.
In base alla normativa ci/vi poniamo una serie di interrogativi.
Il comma 1 dell’articolo 256 del Decreto 81/08 prevede che: “I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” Ciò significa che, nel caso in cui nell’edificio in demolizione siano presenti, anche in minima parte, manufatti in amianto, la ditta che esegue i lavori non potrà essere una ditta qualunque, ma dovrà essere abilitata ai sensi del D.Lgs.152/06 "Norme in materia ambientale".
Le ditte che stanno eseguendo i lavori sono abilitate? Chi controlla?
Il comma 4 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno, le immagini si commentano da sole. Il decreto prevede che la demolizione di manufatti contenenti amianto non possa essere fatta solo in base a regole di convenienza pratica ed economica: deve essere programmata sulla base di un ben preciso piano di lavoro, notificato all’Asl, che dev’esser talmente dettagliato da evitare dispersioni di polveri di amianto negli ambienti di lavoro e in generale nell’ambiente esterno.
La normativa è chiara: prevede la necessità di protezione non solo dei lavoratori, ma anche di terzi, cioè di persone presenti nelle immediate vicinanze dei luoghi della demolizione.
Importanti accorgimenti sono previsti anche dal Decreto Ministeriale 257/92: confinamento dell’ambiente della bonifica da quello esterno, ispezioni periodiche per accertare la tenuta del confinamento, aspirazione e filtraggio dell’aria dall’interno dell’area confinata, monitoraggio periodico delle fibre di amianto aerodisperse negli ambienti confinati con l’area da bonificare.
Questo non è il primo caso che vi mostriamo e ciò significherebbe che stiamo respirando polveri contenenti amianto?
Oggi sappiamo quali sono i danni alla salute che potrebbero manifestarsi dopo un periodo di incubazione: asbestosi, mesotelioma pleurico, morte, ma non sappiamo ancora se nei prossimi dieci anni saremo esposti realmente a questo pericolo, intanto oggi continuiamo a lavare le macchine un giorno sì ed uno no perchè le ritroviamo sempre sommerse di polveri.
Samanta Di Persio
foto di Maurizio Aloisi